NOMINA ENERGY MANAGER, DA FARE ENTRO IL 30 APRILE!
Scadenza in arrivo per i soggetti obbligati
Ai sensi dell’art.19 della Legge 10/91 sono obbligati alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, anche detto Energy Manager:
i soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio;
i soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.
L’adempimento all’obbligo di nomina va espletato entro il 30 aprile di ogni anno.
La mancata comunicazione:
esclude i soggetti obbligati dagli incentivi previsti dalla Legge 10/91;
comporta la sanzione amministrativa che può variare da 5.164,57 a 51.645,70 euro, come disposto dal DPR 380/2001.