NUOVA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE AZIENDE
Dal 4 ottobre nuovo D.M. per la gestione della sicurezza antincendio
Dal 4 ottobre 2022 entrerà in vigore il DM del 2 settembre 2021, che introduce novità in materia di gestione della sicurezza antincendio, formazione dei lavoratori e degli addetti alla prevenzione incendi.
Il decreto si compone di cinque allegati. Nei primi due documenti viene approfondita, nello specifico, la gestione della sicurezza antincendio e le misure da adottare nel normale esercizio e in emergenza, dall’indicare i nomi degli addetti alla prevenzione incendi ed emergenza, ai criteri da rispettare all’interno dei piani di emergenza.
Piano di emergenza
Il piano di emergenza dovrà essere presente in luoghi di lavoro occupati da almeno 10 lavoratori, in luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (indipendentemente dal numero dei lavoratori) e nei luoghi di lavoro rientranti nell’elenco dell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 151 del 1° agosto 2011.
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro fuori da questi elenchi il piano di emergenza non è obbligatorio, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Corsi di aggiornamento e formazione antincendio
Sono definiti tre livelli in base al rischio delle attività in questione. I corsi di formazione antincendio si articoleranno in maniera differente a seconda del livello dell’attività:
• aziende di livello 3 (aziende ad alto rischio, con sostanze altamente infiammabili ed elevata probabilità di propagazione). È previsto un modulo teorico da 12 ore + modulo pratico da 4 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (8 ore).
• aziende di livello 2 (aziende con stoccaggio di sostanze infiammabili, ma con limitata probabilità di propagazione dell’incendio) è previsto un modulo teorico da 5 ore + modulo pratico da 3 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (5 ore).
• aziende di livello 1 (aziende basso rischio, al cui interno trovano spazio sostanze a basso tasso di infiammabilità e in cui il rischio di propagazione dell’incendio è scarso). E’ previsto un modulo teorico da 2 ore + modulo pratico da 2 ore con aggiornamenti sempre ogni 5 anni (2 ore)
A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.
Il nuovo decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale.
Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.
Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023). Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).
Studio Ares è a disposizione per supportarTi per i vari adempimenti previsti dai nuovi decreti antincendio: contattaci!