INAIL: NOVITA' SUL MODELLO OT23 DEL 2025
Pubblicata l’Istruzione Operativa il 12 novembre 2024 che modifica il modello OT23 del 2025
INAIL ha pubblicato il 12 novembre un’istruzione operativa che contiene alcune modifiche al modello OT23/2025, allegato alla nota del 18 aprile 2024, prot.4182, da compilare per ottenere la riduzione del tasso medio di prevenzione per il 2025 per interventi di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati nel corso del 2024.
La riduzione per prevenzione si aggiunge all’eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole (oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività di cui agli articoli 19 e 20 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi).
Per fruire della riduzione, l'azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda con il servizio online Riduzione per prevenzione, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile).
Quali sono gli obiettivi del modello OT23 2025
Il modello OT23 del 2025 mira a incentivare le aziende a investire in misure preventive, riducendo così il rischio di infortuni e malattie professionali.
Le aziende che implementano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza possono ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, prevista dall’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle tariffe dei premi, approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019.
Quali sono gli interventi previsti e le modifiche
Il modello OT23 del 2025 include una serie di interventi classificati in due tipologie: A e B. Per ottenere la riduzione, le aziende devono realizzare almeno un intervento di tipo A o due interventi di tipo B.
Gli interventi di tipo A sono quelli con maggiore valenza prevenzionale, mentre quelli di tipo B sono meno onerosi ma comunque efficaci.
Tra le nuove aggiunte del modello OT23 del 2025, troviamo l’acquisto di macchine per la lavorazione del legno con dispositivi di interblocco conformi alla norma UNI EN ISO 14119, e l’installazione di macchine per il movimento terra con sensori di rilevamento della presenza del conducente. Questi interventi sono stati introdotti per migliorare ulteriormente la sicurezza sul lavoro.
Tra le principali modifiche, troviamo quanto segue:
Eliminazione del punto d nella documentazione probante per l’intervento A-1.3, relativo alla descrizione dei dispositivi/robot acquistati.
Aggiornamento della declaratoria per l’intervento A-4.1, inserendo “nel corso dell’anno 2024” e correggendo il refuso “2023” con “2024” nella documentazione probante.
Inserimento di nuove indicazioni per l’intervento A-5.1, riguardanti la scheda anamnestica per i soggetti allergici o a rischio e la formazione sui comportamenti da adottare per prevenire le punture di insetti.
Modifiche alla declaratoria per l’intervento B-4, inserendo “nel 2024”.
Aggiornamento della descrizione dell’intervento C-4.3, specificando che si riferisce agli ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti.
Modifica della documentazione probante per l’intervento C-4.7, sostituendo “mano-braccio” con “corpo-braccio”.
Modifiche alle note e alla documentazione probante per l’intervento D-3, riguardanti la micro-formazione (o microlearning).
Modifiche alle note per l’intervento D-6, con l’eliminazione della frase “L’intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9”.
Modifiche alle note per l’intervento E-10, con l’inserimento del punto c nelle note per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori.
Modifica della documentazione probante per l’intervento F-8: è stato sostituito “telecamere” con “barre antistatiche o ionizzanti”.