IN ARRIVO IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE
La Conferenza Stato-Regioni convocata il 7 novembre ha rinviato l'approvazione del documento.
E' stata rinviata l'approvazione dell'Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Non sappiamo se la versione che sarà approvata è quella già definita dal Ministero del lavoro come “definitiva”, ma è molto probabile.
Quali sono le implicazioni immediate?
Dobbiamo fare subito i corsi conformi al nuovo accordo?
Nei precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016 era previsto un regime transitorio, un termine per l’adeguamento che è presente anche in questo caso (parte VI punto 2 dell’accordo “disposizioni transitorie”).
In estrema sintesi, vi è tempo un anno, per passare dai corsi normati da norme abrogate e passare al nuovo regime. Solo i datori di lavoro hanno tempo 24 mesi per adeguarsi.
Riconoscimento dei corsi di formazione non normati
In diverse parti del testo troviamo “i corsi di formazione per …, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato”.
Si parla di “contenuti” “conformi”, non durate. Per cui affinché i corsi già frequentati prima dell’entrata in vigore dell’accordo simili per contenuti, ma non per durata sono da ritenere validi. Ovviamente devono essere disponibili le relative attestazioni complete di programma.
Questo vale per i corsi che precedentemente non esistevano o non erano normati:
corsi per datori di lavoro
corsi per addetti all’uso del carroponte
corsi per addetti all’uso del CMM, caricatori per la movimentazione di materiali
corsi per macchine agricole raccogli frutta
corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Riconoscimento dei corsi di formazione già normati, le cui norme sono state abrogate
I corsi già svolti secondo gli accordi del 21/12/2011 e del 22/2/2012 sono validi: corsi per lavoratori, preposti, dirigenti e attrezzature di lavoro pericolose.
I corsi per datori di lavoro Rspp svolti secondo gli accordi del 21/12/2011 sono generalmente riconosciuti con alcune integrazioni specifiche riportate in apposita tabella.
I corsi per Rspp svolti conformemente agli accordi del 7/7/2016 sono riconosciuti totalmente per la parte A, B comune e C. I moduli B specialistici sono praticamente identici a quelli del precedente accordo.
I corsi per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori effettuati in vigenza allegato XIV Dlgs 81/08 così come modificato dall’Accordo Stato Regione 7 luglio 2016, sono validi.
Periodicità degli aggiornamenti formativi per il preposto
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 6/2024, ha fornito chiarimenti in merito agli aggiornamenti formativi per il preposto, figura centrale nel sistema di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel caso di specie, il quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri verteva sulla periodicità di tali aggiornamenti in materia di salute e sicurezza, a seguito della riduzione da cinque a due anni della cadenza minima degli stessi, rispetto a quanto già previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2011. Secondo il Ministero, fino alla conclusione e approvazione di un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, la formazione obbligatoria per il preposto continua a seguire le regole stabilite dall’accordo precedente, con tempistiche di aggiornamento quinquennali. Per rendere operative le nuove norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è dunque necessario formalizzare un nuovo accordo; ciò non toglie che, nell’attesa di tale accordo, le aziende possano procedere discrezionalmente con un aggiornamento biennale.
Studio Ares organizza l’incontro gratuito lunedì 18 novembre alle ore 16:
Nuovo Accordo Stato-Regioni: a che punto siamo?