F-GAS, IN VIGORE IL NUOVO DPR 146/2018

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.7 del 9.1.2019 il nuovo decreto F-GAS.

Il DPR 146/2018 è entrato in vigore il 24 gennaio e abroga e sostituisce il DPR 43/2012.

Esso si pone l’obiettivo di consentire maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti per cui prevede, tra le principali novità, l’istituzione di una Banca Dati per i gas fluorurati a effetto serra e per le apparecchiature che li contengono. Tali banche dati saranno gestite dalle Camere di Commercio, che riceveranno, esclusivamente per via telematica, i dati sugli f-gas venduti e sulle apparecchiature che li contengono. Alle stesse dovranno inoltre essere comunicati i dati relativi alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle stesse apparecchiature.

Nel dettaglio, il D.P.R. n. 146/2018 definisce le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n.517/2014, relativamente ai seguenti aspetti:

  • l’individuazione delle autorità competenti;

  • l’adeguamento del sistema di certificazione istituito con il D.P.R. n. 43/2012 , ed in particolare le procedure per:

- l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal Regolamento e dai relativi regolamenti europei di esecuzione;

- la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;

- la certificazione degli organismi di attestazione di formazione delle persone;

- la certificazione, l’attestazione e l’iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;

- il rilascio di esenzioni e deroghe all’obbligo di certificazione per le persone fisiche;

- il riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro.

  • l’individuazione degli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dell’accuratezza dei dati;

  • l’implementazione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (istituito con il DPR n. 43/2012), che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;

  • la costituzione e la gestione di una Banca Dati, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;

  • l’individuazione di sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 20, del Regolamento (UE) n.517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;

  • l’etichettatura delle apparecchiature ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (UE) n.517/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.