PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI: SI PARTE!

Pubblicato in GU il decreto attuativo in vigore dal 1° ottobre la Circolare n°4 del 23 settembre 2024

È stato pubblicato il Decreto 18 settembre 2024 del Ministero del Lavoro (in G. U. del 20/09/2024 n° 132) che definisce il regolamento per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 comma 1 lettera a) D. Lgs. 81/2008.

Il nuovo obbligo riveste specifico interesse:

  • sia per le imprese e i lavoratori autonomi tenuti a dotarsi della patente o titolo equivalente, ovvero “che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”, anche se stabiliti in uno Stato terzo;

  • sia per le imprese committenti di tali lavori che ai sensi dell’art. 90 D. Lgs. 81/2008 dovranno verificare il possesso del titolo abilitativo ad operare nei cantieri temporanei o mobili (“Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

Il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre.

La domanda, presentata attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, richiede il possesso dei seguenti requisiti ( di cui andrà fornita autocertificazione per le lettere a), c), ed e), dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le restanti):

a. iscrizione alla CCIAA;

b. adempimento da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. 81/2008;

c. possesso del DURC in corso di validità;

d. possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;

e. possesso del DURF, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f. avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Possono presentare la domanda il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 L. 12/1979 (es. consulenti del lavoro); della presentazione della domanda va informato il RLS e il RLST entro 5 giorni dal deposito.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento dell’attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024

Definisce i profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti.

Autocertificazione e richiesta di rilascio

L’Ispettorato ha pubblicato un modello di “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti”, .

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v. ma, in questa prima fase, per evitare un “effetto imbuto” è stata predisposta un’autodichiarazione (scaricabile QUI) che è possibile inviare via PEC a dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it .

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione a mezzo PEC, ma sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Contenuti informativi della patente

La patente a crediti contiene “le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;

  • dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;

  • data di rilascio e numero della patente;

  • punteggio attribuito al momento del rilascio;

  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;

  • esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

La revoca della patente

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Inoltre si precisa che il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro “sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente”. E ne consegue che “il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento”.

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire – continua la circolare – “sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi” dell’Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

In ogni caso l’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà “prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente”.