DECRETO LEGGE PNRR – DL 19/2024: LE MODIFICHE AL T.U. SICUREZZA
Il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 ha aggiornato il Testo unico di Sicurezza sul lavoro
Ecco gli articoli modificati:
Articolo 27 TUS – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (totalmente riscritto con l’introduzione della Patente a crediti)
Articolo 90 TUS– Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (modifica testo)
Articolo 157 TUS– Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori (modifica testo).
PATENTE A CREDITI NELL’EDILIZIA
Il Decreto PNRR 2024 nell’art.29 modifica l’articolo 27 del TUS riscrivendolo completamente.
Introduce (comma 1) il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi o “Patente a crediti”, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili a partire dal 1° Ottobre 2024.
La Patente verrà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.
I criteri per il rilascio della patente sono elencati nel comma 1 del nuovo articolo 27:
iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc);
possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr);
possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf)».
In attesa del rilascio della Patente è possibile svolgere le altre attività (di cantiere) di cui al Titolo IV del TUS.
Il comma 11 prevede che non sono tenuti al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
La Patente avrà un punteggio iniziale di trenta crediti (comma 3) e consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
LE DECURTAZIONI
Verranno correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo: accertamento delle violazioni.
L’articolo 27 dettaglia (comma 4) le ragioni per le quali si potranno perdere i crediti acquisiti con la Patente. Le decurtazioni sono di:
5 punti: violazioni in materia di lavoro irregolare (di cui al DL 12/2002)
7 punti: per violazioni dell’Allegato XI relativo ai valori di esercizio di macchine e impianti;
10 punti: violazioni di cui all’Allegato I del TUS (che prevede i casi di sospensione dell’attività imprenditoriale come di recente modificate dal Decreto Fiscale 2022);
15 punti in caso di inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale
15 punti per un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni;
20 punti: per morte del lavoratore
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi (vedi art. 27 comma 5).
I criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione saranno definiti dall’Ispettorato nazionale del lavoro che con apposito decreto definirà i crediti decurtati (non si potrà decurtare oltre i 20 crediti).
L’OBBLIGO DEL COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI (ART.90)
Il Decreto PNRR 2024 nell’art.29 modifica l’articolo 90 del TUS Obblighi del committente o del responsabile dei lavori. In particolare, al comma 9, si richiede al committente o al responsabile dei lavori, nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo di
verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL, Casse edili e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
trasmettere la copia della notifica preliminare e del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui sopra.
Ora si aggiunge che il committente o il responsabile dei lavori effettuino
la verifica del possesso della Patente a crediti di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto o dell’attestato di qualificazione SOA.
la trasmissione della dichiarazione (prevista alla lettera c dell’art.90 comma 9) attestante l’avvenuta verifica della documentazione relativa anche alla patente a punti.