RADON: ENTRO QUANDO ADEGUARSI?
Nuove imminenti scadenze per l’adeguamento al D.Lgs. 101/2020
Il 27 agosto 2020 è entrata in vigore la nuova Normativa Nazionale sul gas Radon, il D.Lgs. 101/2020, che modifica integralmente tutta la Legislazione precedente e introduce alcuni obblighi per i Datori di lavoro e per i proprietari di immobili.
Punto fondamentale è rappresentato dal Piano Nazionale Radon (PNR), previsto dall’art.10, da emanarsi entro il 27 agosto 2021 tramite apposito decreto del Consiglio dei Ministri.
Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve provvedere a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria qualora vi sia la presenza di:
luoghi di lavoro sotterranei
luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati in aree considerate prioritarie stabilite a livello regionale
specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione radon
stabilimenti termali.
Nel caso in cui la concentrazione media annua di attività del Radon non superi il livello di riferimento indicato nell’art. 12, il Datore di Lavoro deve elaborare e conservare, per otto anni, un documento contenente l’esito delle misurazioni e delle misure correttive attuabili (tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio).
Il Datore di Lavoro ripete le misurazioni ogni otto anni, o ogni qualvolta si effettuano interventi che comportano lavori strutturali.
Nel caso in cui la concentrazione media annua di attività di Radon in aria supera il livello di riferimento, il Datore di lavoro deve adottare misure correttive per ridurre la concentrazione al livello più basso ottenibile. Queste misure devono essere completate entro 2 anni dal rilascio della relazione tecnica. Il Datore di Lavoro deve garantire il mantenimento nel tempo delle misure correttive e ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale.
Nel caso in cui, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di Radon resti superiore al livello di riferimento, il Datore di Lavoro, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, effettua la valutazione delle dosi efficaci annue. I risultati delle valutazioni devono essere conservati per un periodo non inferiore a 10 anni.
LA SCADENZA
Trattandosi di misure della durata di un anno, entro fine agosto 2021 è necessario installare i rilevatori nei luoghi di lavoro sotterranei e termali, indipendentemente dalla presenza continuativa di persone, in modo da attuare le misurazioni della concentrazione di Radon e redigere la relazione entro la scadenza normativa del 27 agosto 2022.
Studio ARES è a vostra disposizione per assistervi nella valutazione del rischio connesso alla presenza di radon e all’effettuazione dei relativi monitoraggi ambientali.