SANZIONI F-GAS: ECCO IL DECRETO!
Dal 17 gennaio sarà in vigore il DLvo 5 dicembre 2019, n. 163, che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018.
Il nuovo “Decreto Sanzioni” è entrato in vigore lo scorso 17 gennaio ed abroga il vecchio Decreto.
Si evidenziano di seguito alcune delle ammende previste dal nuovo testo:
Articolo 3 - Chiunque rilascia in modo intenzionale nell’atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell’uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Articolo 6 - le imprese certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Articolo 8 - le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento ad un’azienda che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Articolo 9 - le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro. Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Attività di vigilanza e di accertamento
Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonchè dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente. All’accertamento delle violazioni previste dal presente decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze.