BONUS SANIFICAZIONE E DPI

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Parte dal 20 luglio 2020 la comunicazione delle spese ammesse al bonus sanificazione e DPI.

La comunicazione per richiedere il bonus potrà essere inviata dal 20 luglio e fino al 7 settembre 2020, e poi spetterà all’Agenzia delle Entrate il compito di comunicare l’importo effettivo del bonus riconosciuto.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede, infatti, un iter articolato per il bonus sanificazione e DPI, il credito d’imposta pari al 60% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 60.000 euro, introdotto dal decreto Rilancio. Alla comunicazione delle spese sostenute e di quelle da sostenere entro il 31 dicembre 2020 seguirà la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’importo del credito d’imposta effettivamente fruibile dal richiedente.

Un provvedimento stabilirà, in base alle richieste pervenute ed entro i limiti dei fondi disponibili (200 milioni per il 2020 ed altrettanti per il 2021) la percentuale effettiva del bonus riconosciuto alle imprese per sanificazione e DPI. La data è fissata all’11 settembre 2020.

Spese agevolabili

Sono, agevolabili, le spese sostenute nel 2020 e riguardanti:

  • Sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;

  • Acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza, e in particolare:

    • Dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea);

    • Prodotti detergenti e disinfettanti

    • Dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, tra cui termometri, termoscanner, tappeti e vaschette igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea

    • Dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

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