DECRETO LEGGE 4/05/2023 N.48: LE NOVITA' IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Il nuovo Decreto Legge integra in modo significativo alcuni articoli del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Il DL 48/2023 in materia di sicurezza sul lavoro modifica il Testo Unico di Sicurezza e contiene altri provvedimenti che incidono sulla salute e sicurezza dei lavoratori, la vigilanza e la formazione.

Il decreto è in vigore dal 5 maggio e attende la conversione in legge.

Di seguito si riportano alcune delle novità in materia di salute e sicurezza.

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Il DL 48/2023 modifica l’art. 18 comma 1 lettera a): In base alla modifica datori di lavoro dovranno nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41.

IMPRESE FAMILIARI E LAVORATORI AUTONOMI

Il DL 48/2023 modifica l’articolo 21, comma 1, lettera a) introducendo l’obbligo per i lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare di rispettare le norme del Titolo IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI).

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il DL 48/2023 inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis all’articolo 25, comma 1 che integra gli obblighi del medico competente:

  • richiedere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità

  • indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Il DL 48/2023 inserisce la lettera b-bis all’articolo 37 comma 2 in materia di formazione dei lavoratori e RLS, rifacendosi al nuovo Accordo per la Formazione (che doveva essere emanato entro il 30 giugno 2022 ma non ancora emesso): oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) il nuovo Accordo dovrà anche monitorare l’efficacia delle attività formative in esso descritte e il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.

ATTREZZATURE DI LAVORO E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il DL 48/2023 sostituisce il comma 12 dell’art. 71, che definisce gli obblighi del datore di lavoro rispetto all’apprestamento delle attrezzature di lavoro, specificando che i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

ATTREZZATURE: OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO

Il DL 48/2023 sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’art.72 e prevede che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Inoltre, deve acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.

ATTREZZATURE: INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Il DL 48/2023 aggiunge il comma 4-Bis all’articolo 73 che riporta gli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7), aggiungendo un nuovo obbligo per il datore di lavoro: in caso di utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, il datore di lavoro deve provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.