NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE
Il nuovo Regolamento andrà a sostituire e progressivamente abrogare la direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine)
La necessità di migliorare, semplificare e adattare le disposizioni stabilite in tale direttiva alle esigenze del mercato e fornire norme chiare in relazione al quadro di applicazione del nuovo regolamento è legata alle carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità evidenziate negli anni dalla direttiva 2006/42/CE stessa.
La scelta di sostituire la “Direttiva Macchine” con un “regolamento” nasce dalla volontà di adottare requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e procedure di valutazione di conformità che si applichino in modo uniforme da tutti gli operatori in tutta l’Unione Europea. Ricordiamo infatti che la differenza fondamentale tra una “direttiva” e un “regolamento” è che la prima costituisce una serie di indirizzi e obiettivi che gli Stati membri devono recepire e raggiungere emettendo specifiche leggi nazionali, mentre il regolamento è un atto legislativo vincolante che viene applicato nella sua interezza in tutta Europa e diviene attuativo senza la necessità di un recepimento nazionale.
Il nuovo regolamento verrà applicato dopo 42 mesi dalla data di entrata in vigore e nella stessa data verrà abrogata l’attuale direttiva 2006/42/CE, ovvero l’attuale Direttiva Macchine.
Le novità
NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI: sul mercato sono ormai presenti macchinari avanzati che dipendono sempre meno dagli operatori umani. Tali macchine lavorano a compiti definiti e in ambienti strutturati, tuttavia possono imparare a svolgere azioni nuove in tale contesto e diventare più autonome. Tra gli ulteriori perfezionamenti alle macchine, già realizzati o attesi, figurano l’elaborazione in tempo reale di informazioni, la risoluzione di problemi, la mobilità, i sistemi di sensori, l’apprendimento, l’adattabilità e la capacità di funzionare in ambienti non strutturati (ad esempio cantieri). Tra i considerando del nuovo Regolamento vengono richiamate le lacune che presenta la vigente normativa in materia di sicurezza dei prodotti, compresa la direttiva 2006/42/CE, e l’intento di colmarle, andando a disciplinare i rischi di sicurezza derivanti da nuove tecnologie digitali.
NUOVI OPERATORI ECOLOGICI: oltre al fabbricante, vengono definite altre due figure alle quali sono riconosciuti obblighi relativamente alla messa sul mercato di macchine o prodotti correlati, che sono l’importatore e il distributore. Con il termine importatore si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento originario da un paese terzo”, mentre il distributore è “qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento sul mercato”.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE: nuovo regolamento e nuova dichiarazione di conformità, che sostituirà la vecchia Dichiarazione CE delle macchine. La nuova dichiarazione di conformità UE sarà allineata ai requisiti del nuovo regolamento e sarà unica per tutti gli atti UE che richiedono la conformità e che si applicano a quel prodotto.
SOFTWARE CHE SVOLGONO FUNZIONI DI SICUREZZA: i software svolgono un ruolo sempre più importante nella progettazione delle macchine, di conseguenza la definizione di componenti di sicurezza è stata integrata con i software che svolgono una funzione di sicurezza. Pertanto quando immessi in maniera indipendente sul mercato dovranno avere marcatura CE e saranno accompagnati da una dichiarazione di conformità UE e da istruzioni per un utilizzo corretto.
PRODOTTI AD ALTO RISCHIO: per le macchine ad “alto rischio” il nuovo regolamento stabilisce 6 categorie di macchine le cui valutazioni di conformità dovranno essere per forza affidate ad un organismo notificato terzo e, di conseguenza, non potranno più essere effettuate dal fabbricante, che sono:
dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari;
ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
ponti elevatori per veicoli;
apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto;
componenti di sicurezza dotati di un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza;
macchine che integrano sistemi con un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono state immesse in modo indipendente sul mercato, solo per quanto riguarda tali sistemi.