NUOVO DECRETO SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Nuovi criteri di gestione per la sicurezza antincendio in vigore dal 3 ottobre 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 4 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.

A chi si applica

  • alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art.62 del Dlgs 81/08, ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonchè ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;

  • alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del DLgs 81/08 e alle attività di cui al DLgs 26/06/2015 n.105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio, 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).

I decreto definisce nel dettaglio:

  • le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (sia in esercizio che in emergenza)

  • l’informazione e la formazione dei lavoratori

  • la designazione degli addetti al servizio antincendio

  • la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

Gestione della sicurezza antincendio

Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II.

Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori

  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori

  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011

Designazione e formazione degli addetti al servizio antincendio

All’esito della valutazione del rischio incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati “addetti al servizio antincendio”.

L’allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del DL 1/10/1996, n. 512.

Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto dall’allegato III.

Oltre che dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell’art.6.

Disposizioni transitorie

I corsi di formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza già programmati con i contenuti dell’allegato IX del DM 10/03/1998, sono considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto.