NUOVO DECRETO SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
Nuovi criteri di gestione per la sicurezza antincendio in vigore dal 3 ottobre 2022
Sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 4 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.
A chi si applica
alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art.62 del Dlgs 81/08, ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonchè ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;
alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del DLgs 81/08 e alle attività di cui al DLgs 26/06/2015 n.105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio, 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).
I decreto definisce nel dettaglio:
le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (sia in esercizio che in emergenza)
l’informazione e la formazione dei lavoratori
la designazione degli addetti al servizio antincendio
la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
Gestione della sicurezza antincendio
Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II.
Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori
luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori
luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011
Designazione e formazione degli addetti al servizio antincendio
All’esito della valutazione del rischio incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati “addetti al servizio antincendio”.
L’allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del DL 1/10/1996, n. 512.
Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto dall’allegato III.
Oltre che dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell’art.6.
Disposizioni transitorie
I corsi di formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza già programmati con i contenuti dell’allegato IX del DM 10/03/1998, sono considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto.