CORONAVIRUS: DPCM 13.10.20 E ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N.620
Pubblicato il DPCM del 13.10.2020 e nuova Ordinanza di Regione Lombardia.
Da una analisi del nuovo dpcm pubblicato in data 13/10/2020 emergono le seguenti osservazioni per quanto applicabile agli ambienti di lavoro:
Mascherine: viene ribadito, come già esposto nell’accordo Governo – Sindacati del 24/04, che negli “ambienti di lavoro condivisi” sussiste l’obbligo d’uso. In particolare, viene ribadito l’obbligo di utilizzo della mascherina in tutti i luoghi chiusi (diversi dall’abitazione) e all’aperto ove non sia possibile garantire in modo continuativo una condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Si ricorda che le mascherine messe a disposizione da parte del datore di lavoro devono essere conformi almeno alla EN 14683 (mascherine “chirurgiche”). Il mantenimento delle distanze di sicurezza va comunque garantito: ciò significa che se per esempio due lavoratori stanno nella stessa stanza a più di due metri di distanza, devono comunque utilizzare la mascherina.
Viaggi internazionali: è stato aggiornato l’elenco degli stati e territori da e per i quali sono vietati gli spostamenti, salvo valido motivo. Per questi adempimenti, si ricorda di fare riferimento al sito del Ministero degli Esteri oppure a http://www.viaggiaresicuri.it/.
Sono state aggiornate, e costituiranno allegato al dpcm, le linee guida per specifiche attività economiche, produttive e ricreative consultabili cliccando QUI .
Per quanto riguarda le scuole, sono sospesi i viaggi di istruzione ma non i tirocini se svolti adottando idonei protocolli di prevenzione.
Gli Accordi Governo Sindacati in edizione 24/04/2020 non sono stati aggiornati: ciò significa che, sostanzialmente, negli ambienti di lavoro non sono state introdotte modifiche significative al meccanismo di protezione già in atto dallo scorso Aprile, e i protocolli di prevenzione non richiedono aggiornamento sostanziale.
Con riferimento alle attività professionali:
deve essere attuata quanto più possibile la modalità di lavoro agile;
deve essere incentivato l’uso di ferie e congedi retribuiti;
è obbligatoria l’adozione di protocolli anti-contagio;
devono essere incentivate attività di sanificazione.
Si raccomanda di mantenere comunque alta l’attenzione e di provvedere a coinvolgere costantemente il personale nelle misure di tutela della collettività, ad esempio incentivando l’uso (volontario) della APP “Immuni”.
Si segnala, inoltre, che il Ministero della Salute, tramite circolare del 12/10/2020, ha modificato la gestione delle misure di isolamento / quarantena alla luce delle più recenti evidenze scientifiche e indicazioni OMS.
Per approfondire clicca QUI.
Si tratta di disposizioni di natura strettamente sanitaria: per ulteriori informazioni o chiarimenti sulle stesse, si rimanda al medico competente aziendale.
Regione Lombardia ha pubblicato in data 16/10/2020 una nuova ordinanza n° 620, valida fino al 6/11.
Per quanto riguarda le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza, esse devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.
In particolare:
Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.
vengono mitigate le richieste nei confronti del medico competente aziendale in caso di lavoratore sintomatico: <<Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.>>.
viene confermato l’obbligo di misurazione della temperatura
viene confermato che è “fortemente raccomandato” di procedere alla misurazione della temperatura anche negli asili nido, nelle scuole d’infanzia e ai clienti / utenti. Nei servizi di ristorazione con consumazione al tavolo, ai clienti deve essere effettuata misurazione della temperatura corporea.
vengono ripubblicate le disposizioni regionali in merito ad alcune attività produttive [fra le altre ristorazione (comprese mense aziendali), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, uffici aperti al pubblico, piscine, noleggio veicoli e altre attrezzature, aree giochi per bambini, formazione professionale, servizi per l’infanzia e l’adolescenza, congressi e grandi eventi fieristici].
Inoltre, << L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio>>.
Lo staff di Studio Ares