LE NUOVE REGOLE DEL DECRETO GREEN-PASS
ll nuovo decreto Green Pass sarà convertito in legge entro il 20 novembre 2021 alla Camera; cambiano le regole per controlli, esoneri e contratti di sostituzione.
Il Decreto Green Pass approvato in Senato diventa il testo di riferimento per gli obblighi di Certificazione Verde Covid-19 sui luoghi di lavoro fino a fine emergenza pandemica (al momento coincidente con la fine dell’anno, ma con buona probabilità da estendersi anche al 2022).
IL CONTROLLO DEL GREEN-PASS
Al fine di semplificare le verifiche, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro una copia della Certificazione Verde COVID-19, così da godere di un esonero dal controllo quotidiano fino allo scadere della sua validità.
LA SCADENZA DEL GREEN-PASS
Per i dipendenti pubblici e privati, la scadenza della validità del Green Pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste e, nei casi previsti, la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
SOMMINISTRAZIONE
Per i lavoratori in somministrazione la verifica resta in capo all’utilizzatore, mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni di legge. In pratica, ad effettuare il controllo è soltanto l’azienda che impiega temporaneamente il lavoratore, mentre a fornirgli tutta l’informativa del caso è invece l’agenzia di somministrazione.
FORMAZIONE
Viene maggiormente esplicitato il concetto dei formatori presenti in qualità di discenti durante le attività di formazione. In pratica, per i lavoratori del settore privato, l’obbligo di Green Pass per l’accesso ai luoghi in cui viene svolta l’attività viene previsto anche nel caso in cui la formazione venga fruita e non esercitata.
CONTRATTI DI SOSTITUZIONE
Altra novità riguarda le aziende fino a 15 dipendenti che dopo 5 giorni di assenza ingiustificata per mancanza di Green Pass possono sospendere un lavoratore attivando un contratto di sostituzione: l’emendamento stralcia il passaggio che limitava ad una volta la possibilità di rinnovo, lasciando inalterata la sola scadenza 31 dicembre 2021. La disposizione prevede che i giorni siano lavorativi. Per i lavoratori assunti a termine per sostituzione Covid, non trova applicazione la contribuzione addizionale NASpI né l’aumento del contributo nel caso dei rinnovi.