NUOVE REGOLE ANTI-COVID DAL 1° MAGGIO
L’Ordinanza del 28/04/2022, firmata dal Ministero della Salute, introduce alcune delle novità sulle regole di contrasto della pandemia da COVID-19, valide dal 1° maggio
Di seguito si riassumono delle principali misure:
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
L’ Ordinanza prevede l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso”
È inoltre obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Il datore di lavoro, nonostante la fine dell’imposizione, potrà liberamente mantenere l’obbligo di mascherina nell’esercizio del suo potere organizzativo, al fine di garantire salubrità e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
i bambini di età inferiore ai sei anni;
le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
Non sono previsti cambiamenti, invece, per gli ambienti scolastici per cui rimane attiva la normativa vigente e in cui resta l’obbligo, con alcune eccezioni, di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva).
GREEN PASS
Con il primo maggio il green pass viene quasi archiviato.
Dal primo maggio sarà ancora utile per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione, ma non sarà più obbligatorio per accedere a luoghi di lavoro, pubblici o privati, e locali pubblici, con l’eccezione degli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa per cui resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre.
Ricordiamo tuttavia che l'obbligo di vaccinazione resterà in vigore fino al 15 giugno per il personale scolastico, le forze dell’ordine e, più in generale, per tutti i cittadini dai 50 anni in su.
Il vaccino rimarrà obbligatorio fino al 31 dicembre soltanto per il personale sanitario e delle Rsa, rimanendo un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.