RENTRI: NUOVO REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI
In Gazzetta il nuovo Regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti – DM 59/2023
Con Decreto 4 aprile 2023 n.69 il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha approvato il nuovo Regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento sia dell’intero sistema di tracciabilità che del RENTRI, il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (istituito con DL 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).
Tale Regolamento entra in vigore il 15 giugno 2023 e, a partire da 18 mesi dall’entrata in vigore, abroga il DM 145/1998 (regolamento sul formulario di accompagnamento dei rifiuti) e il DM 148/1998 (il regolamento che approva il modello di carico e scarico).
Il Regolamento è espressamente previsto dalla Strategia nazionale per l’economia circolare e dal Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti che prevedono tra gli obiettivi quello di supportare gli organi di controllo e le forze dell’ordine nella prevenzione e repressione, attraverso un nuovo sistema di tracciabilità e di razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti.
Inoltre, il PNRR nella missione M2-C1, Riforma 1.1, – Strategia nazionale per l’economia circolare, prevede l’adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, sistema fondato sul RENTRI.
Il Regolamento definisce:
i modelli e i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del Testo unico Ambiente con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta;
le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati, cioè di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
il funzionamento del RENTRI, (incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti);
le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, le modalità di coordinamento tra le comunicazioni e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica;
le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, e le responsabilità da attribuire all’intermediario.